In Italia Network
  cerca nei 60,829 siti: 
 
 
ECONOMIA.
assicurazioni.
banche.
finanziarie.
immobiliare.
tasse.
 
 
 
CAMBIA CANALE

 
 
 
Quesitario

Imposta di registro

L'imposta di registro proporzionale su una sentenza penale di primo grado, portante altresì condanna al risarcimento del danno patito dalla parte lesa (un ente pubblico), viene prenotata a debito, a norma dell'art. 59 dpr 131/1986 (T.u. registro). Lo stesso avviene a seguito della sentenza di appello per un importo però notevolmente inferiore, essendo stato corrispondentemente ridotto l'ammontare del risarcimento danni a favore della p.a. (peraltro l'ufficio del registro competente è diverso da quello di primo grado).

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, l'ufficio del campione civile presso la Corte di appello richiede il pagamento di entrambe le somme prenotate a debito, sostenendo che il contribuente debba poi chiedere il rimborso di quanto pagato in eccesso. Questi invece sostiene che sia dovuta la sola imposta in misura fissa sulla sentenza di primo grado, e quella proporzionale (di importo inferiore) su quella di secondo grado. Quale delle due tesi esposte è corretta?

Alessandro Tantardini - Cremona

Risponde Diego Corrado

Preliminarmente si deve chiarire che, nel disciplinare all'art. 59 T.u. Registro, i casi in cui, in deroga al principio generale, la registrazione avviene mediante ´prenotazione a debito', cioè ´senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute', la legge annovera casi la cui ratio è da tenere ben distinta, sebbene essi possano ricorrere congiuntamente, come nel caso in esame, dove la registrazione a debito poteva indifferentemente basarsi sulla qualità di ente pubblico della parte lesa ovvero (circostanza che appare più rilevante) sul fatto che la pretesa tributaria trova origine in una sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Come ha chiarito la circolare esplicativa al T.u. (cm 10/6/1986, n. 37/220391), il motivo dell'introduzione di tale ultima ipotesi, contemplata dalla lettera d) del citato art. 59, si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio. Degna di rilievo, in proposito, è la circostanza che il secondo comma dell'art. 60 T.u. citato stabilisce che nelle sentenze di cui alla lett. d) dell'articolo precedente deve essere sempre indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, al fine di facilitare l'ufficio nel recupero dell'imposta prenotata a debito.

Nella stessa ratio che ha ispirato la norma va cercata la soluzione al quesito proposto; e infatti, come la stessa amministrazione finanziaria ha riconosciuto con il Comunicato riunione ispett. comp. tasse e imposte indirette sugli affari 10/7/1990, attesa la natura di norma eccezionale del combinato disposto dell'art. 59, lett. d) e dell'art. 60, secondo comma T.u., che derogano al principio generale della solidarietà passiva dell'imposta, solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, è possibile procedere alla individuazione della parte obbligata, che resta quindi indeterminata sino a quel momento. La tesi prospettata dall'ufficio del campione civile è inoltre contraddetta da ulteriori considerazioni, in quanto l'art. 39 della n. 3282 del 1923 sul gratuito patrocinio, richiamata espressamente dall'art. 61 T.u. Registro per il recupero delle somme prenotate a debito, dispone che ´nei tre mesi dal giorno in cui sarà ultimata definitivamente la causa si farà luogo all'esazione verso le parti non ammesse alla gratuita clientela delle tasse ´annotate' a debito in proporzione della condanna alle spese di giudizio'; in base a tale meccanismo la liquidazione del tributo è possibile soltanto all'esito del giudizio, diversamente quindi da quanto dispone l'art. 37 dello stesso T.u., secondo il quale sono soggetti all'imposta gli atti giudiziari, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Ne consegue che al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado l'ufficio del campione civile presso la Corte d'appello potrà richiedere solo l'imposta proporzionale relativa al minore importo liquidato dalla Corte stessa, a nulla ormai rilevando, nel caso specifico, la somma prenotata a debito in dipendenza della sentenza del tribunale.